Il Monza ha avviato una battaglia legale contro la Lega Serie B, presentando un ricorso al Collegio di Garanzia del CONI in merito all’illegittimità del “Contributo di Solidarietà Retrocesse”, che obbligherebbe la società appena scese dalla A a versare una somma a favore della Lega. Nel ricorso, il club brianzolo ha richiesto l’annullamento di tale contributo e della relativa pretesa di pagamento, facendo riferimento al Codice di Autoregolamentazione della LNPB e alle disposizioni che lo disciplinano.
Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale del Collegio di Garanzia, il Monza ha chiesto di dichiarare illegittimi gli atti e le deliberazioni della Lega che introducono il contributo, contestando anche la validità di eventuali provvedimenti collegati e consequenziali. L’istanza riguarda specificamente il Capo I, art. 3, e il Capo II, art. 7 del regolamento della LNPB, che stabiliscono le modalità di applicazione del contributo. Ecco il comunicato del tribunale:
“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.C. Monza S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del “Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B” e della relativa pretesa di pagamento, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, prevista dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente.
La ricorrente, A.C. Monza S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia di accertare e dichiarare l’illegittimità del “Contributo di Solidarietà Retrocesse” (e della relativa pretesa di pagamento, da parte della LNPB, nei confronti di AC Monza S.p.A.), come disciplinato dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente”.


